Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 247 del 21.10.2008 è stato pubblicato il decreto legislativo nr. 160 del 3.10.2008, con il quale è stata varata la riforma della disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi del cittadino richiesti dalla legge in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione e dalle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.
Si riportano, di seguito, le principali novità.
1) REQUISITI OGGETTIVI PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni ovvero di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (comma 3, lett.b).
E’ stato previsto l’obbligo di stipulare – nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2) REQUISITI SOGGETTIVIPER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
E’ ammessa l’istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore a diciotto anni (comma 1 lett. a).
E’ previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora non possano provvedere permanentemente alle proprie indispensabili esigenze di vita, in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1 lett. c).
È ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1, lett.d).
Con l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistono fondati dubbi sull’autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell’esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.
3) TERMINE ULTIMO PER RICHIEDERE IL VISTO DIRETTAMENTE ALLE AUTORITA’ DIPLOMATICHE
Con la modifica del comma 8 dell’art. 29 viene, infine viene portato a 180 giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
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